Art. 8.

      1. L'articolo 1044 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - (Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). - 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
      2. L'Agenzia istituisce scuole regionali e interregionali per la formazione e la specializzazione degli amministratori e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno».